Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato e militare.
      3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.